La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 283/99 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della suddetta legge e ha ribadito il principio (già affermato con la precedente sentenza n. 303/96) secondo cui la regola della differenza massima di età tra adottanti ed adottato non può essere assoluta, ma deve subire eccezioni allorché ricorra "la necessità di salvaguardare il minore da un danno grave e non altrimenti evitabile che a lui deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva, la sola che possa soddisfare tale esigenza." Successivamente, la legge 149/01 ha riformato, tra l’altro, la norma de qua e ha stabilito che la differenza di età tra gli adottanti e l'adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni pur prevedendo espressamente che "non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato" . Ciò posto, il primo passo per procedere all'adozione di un bambino straniero è quello di presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio (quello di residenza della coppia). Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il Tribunale competente è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma. Alla dichiarazione vanno allegati in carta semplice i seguenti documenti: 1) Certificato di nascita dei richiedenti 2) Stato di famiglia 3) Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario; oppure, qualora fossero deceduti, certificato di morte dei genitori dei richiedenti 4) Certificato rilasciato dal medico curante 5) Certificati economici: mod.101 o mod.740 oppure busta paga 6) Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti 7) Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.
Se il Tribunale per i Minorenni ravvisa il difetto dei requisiti di cui sopra, pronuncia immediatamEnte un decreto di inidoneità. Altrimenti, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette tutta la documentazione ai servizi degli Enti locali, i quali, al fine di redigere una relazione valutativa da inviare al Tribunale, procederanno ad esaminare la coppia e a valutarne le potenzialità genitoriali anche con riferimento alla loro storia personale, familiare e sociale. Nello stesso tempo, i servizi territoriali dovranno fornire informazioni sulle condizioni di vita dei bambini e sulle loro abitudini nei rispettivi paesi d'origine. Ricevuta la suddetta relazione il Tribunale convoca i coniugi e se ne ravvisa l'opportunità, dispone ulteriori approfondimenti.
Nel caso in cui il Giudice decida di emettere un decreto di idoneità, tale provvedimento viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e a uno degli enti (scelto dalla coppia) da questa autorizzati, il quale svolgerà tutte le pratiche necessarie per la procedura di adozione nel paese straniero scelto. E' questa una condizione imprescindibile perché si possa realizzare una valida adozione internazionale. L’Ente prescelto seguirà la coppia anche durante gli incontri con il bambino e nel caso in cui questi non abbiano buon esito, ne prenderà atto e ne informerà la Commissione per le adozioni internazionali in Italia, redigendo un apposito rapporto motivato
Se invece gli incontri si concluderanno con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l’Ente provvederà a trasmettere alla Commissione italiana tutti gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando - adottanti, il consenso all’adozione prestato dai futuri genitori nonchè i documenti riferiti al bambino. Esaminata tutta al suddetta documentazione, la Commissione autorizzerà l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l'adozione è conforme alle disposizione della Convenzione de L'Aja.
Quindi, trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).
Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e a tutti gli effetti parte della famiglia.
Si tenga, comunque, presente che un bambino adottato, una volta maggiorenne, ha il diritto di conoscere l'identità dei genitori naturali.
Sono previste agevolazioni per la coppia che adotta, per esempio la detassazione del 50% delle spese sostenute per portare a termine le procedure di adozione.
Infine, c’è da dire che al genitore lavoratore che adotta un figlio sono oggi riconosciuti gli stessi diritti previsti per il genitore biologico.
Il DLgs 151/2001, infatti, ha definitivamente equiparato i genitori biologici e quelli adottivi o affidatari.
Pertanto, la madre adottiva ha diritto ad astenersi dal lavoro nei primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nel nucleo familiare.
Precipuamente, in caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionale, il congedo per maternità spetta anche se il minore ha superato i 6 anni e fino al compimento della maggiore età. In questo caso la lavoratrice ha può anche usufruire di un congedo (non retribuito) per tutto il periodo di permanenza all'estero necessario all'adozione, previa attestazione dell'Ente che cura l'adozione.
Anche per i genitori adottivi sono previsti i congedi di paternità, i riposi giornalieri per il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso del minore in famiglia) e i congedi per malattia del bambino.
Unica differenza, in quest'ultimo caso, è il limite di età del bambino, che è di 6 anni. |