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Pare incredibile ma, dopo decenni di
discussioni e un numero incalcolabile
di proposte di legge succedutesi nelle
diverse legislature e mai approdate ad una
conclusione, proprio in coincidenza col
trentesimo anniversario della legge n. 801
del 1977, è realmente possibile che in Italia
veda la luce la nuova disciplina dell’attività
d’intelligence e dei servizi d’informazione
e sicurezza.
La Camera dei deputati ha infatti recentemente
approvato a larga maggioranza, col
consenso del Centro-Destra e del Centro-
Sinistra - ed anche questo risulta assolutamente
inconsueto nell’attuale legislatura -
il testo delle norme che prevedono il “
Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e nuova disciplina del
segreto “,risultante dall’esame e dall’unificazione
di ben diciassette diverse proposte
di legge d’iniziativa parlamentare, presentate
in tempi diversi praticamente da tutti
i gruppi politici.
Lo stesso iter del provvedimento a Montecitorio
è stato inusitatamente celere, vista
la complessità e delicatezza della materia.
La svolta è venuta anche attraverso l’accordo
su alcune linee guida per la riforma,
raggiunto informalmente nell’ambito del
Comitato Parlamentare sui Servizi d’Informazione
e Sicurezza e sul Segreto di
Stato, e poi sviluppato, ma non stravolto,
dalle forze politiche nel corso del dibattito
nella I^ Commissione della Camera e
quindi in Aula. Certamente hanno però
molto influito, imprimendo un’accelerazione
all’esame ed all’approvazione delle
nuove norme, la gravità della situazione
internazionale, i difficili contesti in cui si
sono recentemente trovati a dover operare
i nostri Servizi ed anche le polemiche innescate
dai casi Abu Omar e Telecom.
Il testo approvato dalla Camera è ora approdato
all’esame del Senato e se, come
tutto lascia pensare, anche in questo ramo
del Parlamento si riproporrà la stessa
ampia convergenza, la nuova disciplina
potrebbe presto entrare in vigore.
Le nuove disposizioni, contenute in ben
46 articoli, affrontano, finalmente, con
decisione la maggior parte delle questioni
che agitavano le discussioni di operatori,
esperti, giornalisti e politici sulla riforma
dei Servizi e certamente appaiono, complessivamente,
condivisibili ed idonee a
conferire ai nostri Uffici d’intelligence
strumenti più efficaci per affrontare le
sfide dei tempi attuali in materia di sicurezza
interna ed internazionale. Si può
sintetizzare lo spirito complessivo della
nuova legge dicendo che questa normativa
attribuisce maggiori poteri e maggiori
facoltà operative ai servizi d’intelligence a
fronte di un controllo più puntuale ed
efficace sul loro operato in riferimento al
rispetto della legge e delle finalità istituzionali,
in particolare da parte del Parlamento.
La responsabilità e la conduzione della
politica dell’informazione per la sicurezza
sono state confermate in capo al Presidente
del Consiglio dei Ministri, aumentandone
però i poteri e realizzando nella persona
del premier il vertice unico del sistema
d’informazione, che si avvarrà, per lo svolgimento
dei suoi compiti, del Dipartimento
delle Informazioni per la Sicurezza
(DIS), di nuova istituzione. Il direttore
generale del nuovo Dipartimento sarà
nominato direttamente dallo stesso Presidente
del Consiglio,
così come i vertici dei
Servizi, e lo stesso
Capo del governo potrà
delegare parte delle
funzioni in materia di
informazioni e sicurezza
ad un Ministro senza
portafoglio o ad un
Sottosegretario, che
assumerà la veste di
“Autorità delegata”.
Gli indirizzi generali e
gli obbiettivi fondamentali
della politica
dell’informazione e
della sicurezza saranno
invece elaborati dal
nuovo Comitato per la
sicurezza della Repubblica,
presieduto dallo
stesso Presidente del
Consiglio e composto
dai Ministri degli Esteri,
dell’Interno, della
Difesa, della Giustizia
e dell’Economia, cui
competeranno anche
tutte le corrispondenti
deliberazioni.
L’eterna diatriba relativa
alla scelta tra un
servizio unico d’intelligence o più servizi
con funzioni diversificate, dopo molte
discussioni, è stata però consensualmente
risolta col mantenimento del c.d. “sistema
binario”. I due nuovi servizi si chiameranno
“Servizio informazioni per la sicurezza
interna (SIN)” e “Servizio informazioni
per la sicurezza esterna (SIE)” e, pur eredi
degli attuali SISDE e SISMI, si conformeranno,
riguardo alle rimodulate competenze,
all’originario modello britannico
del MI 5 e del MI 6. La scelta, insomma, è
caduta sul criterio “territoriale” o
“spaziale”, per cui all’interno del territorio
dello Stato opererà in via esclusiva il SIN e
all’estero soltanto il SIE, con pochissime
eccezioni, tassativamente indicate, che
però vedranno, nel caso, la collaborazione
ineludibile tra i due servizi. La nuova ripartizione
delle competenze comporterà,
per esempio, l’attribuzione delle attività di
controspionaggio al servizio interno, come
da tempo veniva invocato da più parti (ma
non dal SISMI!).
Entrambi i Servizi dipenderanno, comunque,
direttamente e unicamente dal Presidente
del Consiglio e i loro direttori riferiranno
costantemente sulle rispettive attività
a lui, o, eventualmente, all’Autorità
delegata, per il tramite del DIS. Cesserà,
quindi, la dipendenza funzionale che, ancora
attualmente, lega il SISMI al Ministro
della Difesa e il SISDE al Ministro
dell’Interno. Questi Ministri ed il Ministro
degli Affari Esteri saranno viceversa ora
informati tempestivamente dai nuovi Servizi
“per i profili di rispettiva competenza”.
Il Reparto Informazioni e Sicurezza
dello Stato Maggiore della Difesa (RIS)
continuerà a svolgere esclusivamente
compiti di carattere tecnico militare
(anche se cosa tale definizione comprenda
non sempre è del tutto chiaro, N.d.R.) e di
polizia militare, non rientrando ufficialmente
nel Sistema di informazioni per la
sicurezza. Il RIS dovrà, comunque, agire
in stretto collegamento col SIE, secondo
un regolamento che dovrà essere emanato
entro breve dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Così delineato il nuovo Sistema dell’intelligence,
non vi è dubbio che, al di là di
pure importanti nuove disposizioni sulla
tutela del segreto e sul c.d. “nulla osta di
sicurezza”, sulla gestione degli archivi,
sulla formazione e l’addestramento del
personale - che viene unitariamente attribuita
al DIS -, le più importanti innovazioni
riguardano le, ormai famose,
“garanzie funzionali” per gli operatori dei
Servizi e le correlate disposizioni di natura
penale. Innanzi tutto vengono introdotti,
dalla nuova legge, alcuni articoli aggiuntivi
al Codice di procedura penale che, sempre
prevedendo come una sorta di
“tramite responsabile” il Presidente del
Consiglio, disciplinano le modalità di richiesta
di atti, informazioni e documenti,
nell’ambito di procedimenti penali in corso,
da parte dei Servizi d’intelligence e, a
rovescio, l’acquisizione degli stessi da
parte dell’Autorità Giudiziaria, qualora
questi si trovino presso le sedi dei servizi
di sicurezza o siano coperti dal segreto di
Stato.
La vera novità è però costituita dall’introduzione
di una “causa di non punibilità”
per il personale dei servizi di sicurezza che
ponga in essere condotte che, di per sé,
sarebbero previste dalla legge come reati,
ma che siano viceversa state legittimamente
e preventivamente autorizzate.
L’autorizzazione, che consente la giustificazione
delle condotte, è richiesta, secondo
una procedura codificata, al Presidente
del Consiglio, o all’Autorità delegata, dal
Direttore del Servizio che, solo in casi di
assoluta urgenza, può autorizzare direttamente
i comportamenti “non convenzionali”,
dandone però immediata notizia
alle predette autorità per la necessaria
ratifica. Pesanti sanzioni penali sono previste
nel caso che le condotte di cui sopra
siano assunte senza la prevista autorizzazione,
o in violazione dei limiti in essa
indicati. Invece che prevedere un’elencazione
puntuale di tutte le situazioni astrattamente
autorizzabili, attraverso una sorta
di “tipizzazione” tanto complessa quanto
poco pratica, si è quindi opportunamente
preferito indicare in via generale le caratteristiche
delle condotte autorizzabili,
oltre alle modalità puntuali del rilascio
dell’autorizzazione, e invece specificare
tutti i casi di esclusione. Nessuna “licenza
di uccidere o di ferire” è, quindi, ovviamente
prevista! La speciale causa di giustificazione
non si applica, infatti, se la
condotta prevista dalla legge come reato
configura delitti diretti a mettere in pericolo
o a ledere la vita, l’integrità fisica, la
personalità individuale, la libertà personale,
la libertà morale, la salute o l’incolumità
delle persone, così come sono esclusi i
reati di attentato contro gli organi costituzionali,
i diritti politici, l’amministrazione
della giustizia, e quelli per i quali già non è
opponibile il segreto di Stato. Assai più
discutibile è invece l’esclusione assoluta
della giustificazione prevista per questo
tipo di attività, in ogni caso finalizzate alla
difesa della sicurezza nazionale, nel caso
fossero effettuate nelle sedi di partiti, sindacati
ovvero nei confronti di “giornalisti
professionisti iscritti all’albo”. In
effetti questi ultimi, secondo il testo
della norma, diventerebbero, immotivatamente
a parere di chi scrive, le
uniche figure a non poter essere oggetto
di attività d’intelligence “non
convenzionali”. Ci sarà, quindi, con
ogni probabilità, una corsa di spioni
e terroristi di ogni sorta a sostenere
l’esame di giornalista professionista…!
A parte quest’ultima svista, che speriamo
possa essere corretta dal Senato,
anche la procedura per l’opposizione
della speciale causa di giustificazione
è ben delineata ed equilibrata,
anche se forse un po’ farraginosa.
Dovrebbe in effetti consentire la necessaria
tutela degli operatori dei
servizi, senza con ciò d’altro canto
prestarsi ad abusi o illegittimità. In
caso di perdurante contrasto tra il
Presidente del Consiglio, che certifica di
aver autorizzato la condotta, e l’Autorità
Giudiziaria, che non ritenga tale autorizzazione
legittimamente rilasciata e per ciò
sufficiente a giustificare la commissione
del reato, in ultima istanza sarà chiamata
a risolvere il conflitto d’attribuzione, eventualmente
sollevato, la Corte Costituzionale,
con piena e totale conoscenza di tutta
la vicenda.
Per la più efficiente azione dei Servizi è
pure prevista dalla nuova normativa la
possibilità di utilizzare identità di copertura
per gli agenti e di svolgere attività
economiche simulate, così come vengono
meglio disciplinati la raccolta e il trattamento
delle notizie e delle informazioni
per il perseguimento degli scopi istituzionali.
A tutela dell’attività dei Servizi è pure
posta una serie di norme specifiche relativamente
all’utilizzabilità di eventuali intercettazioni
a loro danno da parte
dell’Autorità Giudiziaria, alle modalità di
deposizione del rispettivo personale nei
procedimenti giudiziari, alla rendicontazione
contabile delle spese sostenute
necessarie
risorse finanziarie.
Sopravvive, ma meglio definita, la norma
fondamentale che impone ai direttori dei
Servizi, ed ora anche del DIS, di fornire ai
competenti organi di polizia giudiziaria (e
quindi non direttamente alla Magistratura)
le informazioni e gli elementi di prova
relativamente a fatti configurabili come
reati, di cui sia stata acquisita conoscenza
nel corso dell’attività d’intelligence, ma
l’adempimento di tale obbligo potrà essere
ritardato, anche assai a lungo, vista l’indeterminatezza
della norma, su autorizzazione
ancora una volta del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Già si è detto che, a fronte di facoltà e garanzie
certamente assai più ampie per i
Servizi, maggiori sono i controlli previsti
dalla nuova disciplina da parte del Parlamento,
in particolare attraverso lo specifico
Comitato bicamerale. Questo, la cui
composizione aumenta da otto a dodici
componenti, diviene per legge, e non più
solo per prassi, “paritario” tra maggioranza
e opposizione, con la presidenza pure
definitivamente attribuita ad un componente
della minoranza. Al “Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica”
dovranno periodicamente riferire il
Presidente del Consiglio, o l’Autorità delegata,
i Ministri membri del CISR, il direttore
generale del DIS e i direttori del SIE e
del SIN. Il Comitato, nella sua attività di
controllo, potrà assumere informazioni e
documenti dal Governo, dall’Autorità Giudiziaria
e dalle Commissioni parlamentari
d’inchiesta; ad esso dovranno essere trasmessi
tutti i regolamenti e le Direttive del
Presidente del Consiglio sulle materie di
competenza, nonché i decreti e i regolamenti
concernenti l’organizzazione e il
personale dei Servizi, così come dovranno
essere tempestivamente comunicate le
istituzioni degli archivi e, attraverso la
tradizionale relazione semestrale, i criteri
adottati per l’acquisizione dei dati personali
raccolti. Ma specialmente, al Comitato
parlamentare spetteranno competenze
in materia di controllo sulle risorse economiche
e sulle spese dei Servizi ed esso sarà
costantemente informato dal Presidente
del Consiglio, entro trenta giorni dalla
conclusione di ciascuna operazione, di
tutte le condotte previste dalla legge come
reato autorizzate e poste in essere dagli
appartenenti ai Servizi d’informazione e
Sicurezza.
Questo controllo più penetrante comporterà,
per contro, giustamente vincoli di
segretezza assai più rigidi per i componenti
del Comitato parlamentare, con
sanzioni articolate e più gravi che in passato,
per le violazioni degli stessi.
La disciplina del Segreto di Stato, che pure
viene radicalmente modificata dalla
nuova legge, meriterebbe un discorso a
parte e andrà certamente approfondita
separatamente, considerata l’ampiezza e
la delicatezza del tema. Anche qui, comunque,
a fronte di un buon impianto
complessivo delle nuove disposizioni, ispirate
ai principi della diversificazione e
limitazione temporale del segreto, lascia
molto perplessi il tempo troppo ridotto a
cui, in concreto, il segreto di Stato diverrebbe
soggetto, con conseguenze immediate
che probabilmente non sono state
del tutto valutate dai Deputati e che, auspichiamo,
possano invece essere meglio
ponderate nel corso dell’esame presso il
Senato della Repubblica.
Non c’è dubbio, in definitiva, che, a trent’-
anni dall’entrata in vigore della precedente
normativa, ci si aspetti molto da
quest’ampia riforma in termini di miglioramento
del sistema dell’intelligence italiano.
Le premesse sono buone, ma solo il
tempo e l’applicazione effettiva potranno
darci risposte adeguate. Ora c’è la necessità
che questa disciplina entri rapidamente
in vigore e che quindi i lavori parlamentari
si concludano positivamente con urgenza.
La sicurezza dello Stato, e cioè quella
di tutti i cittadini, non consente di attendere
oltre.
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